Klaus Müller lavorava da diversi anni come impiegato di banca. Un giorno, mentre stava tornando a casa, viene investito – senza avere colpe – da un’automobile e rimane paraplegico. Dopo la prima riabilitazione, il signor Müller torna a lavorare a tempo parziale. All’inizio riceve anche delle indennità giornaliere e successivamente delle rendite parziali dalle assicurazioni invalidità e infortuni, nonché un assegno per grandi invalidi e un’indennità per menomazione dell’integrità.
Prima dell’incidente, il signor Müller aveva stipulato un’assicurazione di capitale in caso di invalidità, che ora gli viene versato. Inoltre, come membro della Fondazione svizzera per paraplegici riceve l’indennizzo cui hanno diritto i sostenitori e le sostenitrici. Dopo lunghe trattative, l’assicurazione di responsabilità civile del conducente colpevole gli accorda una liquidazione in capitale a compensazione sia delle mancate entrate causate dall’incidente, sia delle spese supplementari legate all’invalidità. Essa include anche una somma a titolo di riparazione morale.
Inoltre, l’assicurazione contro gli infortuni versa un indennizzo mensile per le cure a domicilio prestate dalla moglie Anna Müller.
Al momento di compilare la dichiarazione d’imposta annuale, il signor Müller si chiede quali delle suddette prestazioni siano tassabili e quali no. Si rivolge quindi all’Istituto per la consulenza giuridica dell’ASP.
Entrate da rendite/assegno per grandi invalidi
Le indennità giornaliere e le rendite sono imponibili al 100%. Queste entrate, assieme ai redditi da lavoro del signor Müller, sono soggette all’imposta sul reddito. I costi legati alla disabilità possono essere dedotti se il contribuente li sostiene personalmente, come ad esempio le maggiori spese per la mobilità causate dalla disabilità, le spese a suo carico per i mezzi ausiliari ecc.
L’assegno per grandi invalidi non è soggetto all’imposta sul reddito perché non costituisce un rimborso delle spese. La stessa cosa vale per i contributi ai costi dell’AI per le misure mediche e di reinserimento professionale.
Capitale di invalidità/indennizzo ai sostenitori della FSP
Il capitale in caso di invalidità che il signor Müller riceve dalla sua cassa malati è soggetto, come le altre prestazioni previdenziali in capitale, a un’imposizione unica a tariffa speciale al momento del suo versamento. Se in seguito il capitale viene conservato, esso diventa parte del patrimonio imponibile.
La stessa cosa vale per l’indennizzo versato ai sostenitori e alle sostenitrici della Fondazione svizzera per paraplegici. Siccome la persona affetta da lesione midollare ha diritto a questo versamento avendo in precedenza pagato la sua quota, ai fini fiscali l’indennizzo è considerato come una prestazione da polizza assicurativa e viene trattato allo stesso modo del suddetto capitale di invalidità.
Indennità per menomazione dell’integrità
L’indennità per menomazione dell’integrità versata dall’assicurazione contro gli infortuni ha carattere di riparazione morale e non è soggetta a imposizione separata. In seguito viene però tassata come avere patrimoniale.
Prestazioni della RC
Nella misura in cui le prestazioni dell’assicurazione di responsabilità civile compensano le spese aggiuntive dovute alla disabilità, esse non sono soggette all’imposta sul reddito. Da quest’ultima è esente anche la riparazione morale. Per contro, le prestazioni che compensano la perdita di guadagno sono soggette a un’imposta speciale una tantum. Purtroppo, secondo la prassi del Tribunale federale, queste conseguenze fiscali non possono essere considerate nel computo del risarcimento danni versato dall’assicurazione di responsabilità civile o dalla persona ritenuta responsabile.
Tassa d’esenzione dall’obbligo militare
La persona che percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall’assicurazione federale per l’invalidità (AI) o dall’assicurazione contro gli infortuni è esentata dalla tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
Contributi alle cure
L’indennità versata dall’assicurazione contro gli infortuni per le cure prestate dalla signora Müller è considerata come un reddito coniugale imponibile. In linea di principio, il signor Müller potrebbe dedurre tale indennità a titolo di costi legati alla sua disabilità, a condizione che la versi effettivamente alla moglie. Alla fine questa procedura risulterebbe fiscalmente neutrale, perché il marito potrebbe dedurre come spesa correlata all’handicap lo stesso montante soggetto a imposizione. Tuttavia, per la signora Müller si tratterebbe di un reddito imponibile senza possibilità di detrazioni. E siccome i coniugi Müller sono tassati congiuntamente, alla fine l’indennità non è fiscalmente neutrale.
(Mirjam Schneider, avvocata, Paracontact 1/2025)